Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dall'esigenza di dare un quadro di certezze al settore dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dell'autonomia degli operatori e delle prerogative che la Costituzione, riformata nel suo titolo V della parte seconda, assegna allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni.
      La presente proposta di legge quadro intende, dunque, razionalizzare e definire gli strumenti dell'intervento pubblico a favore dello spettacolo nonché gli incentivi e le condizioni per la partecipazione dei privati al finanziamento delle attività culturali, a partire dalla convinzione che, nel campo della cultura, ancora prima di definire competenze e strumenti operativi, occorra sottolineare un principio da salvaguardare: quello dell'unità culturale della nazione, che non può che fondarsi, peraltro, sul rispetto del pluralismo, delle specificità locali e delle espressioni delle minoranze. La stessa riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione muove esattamente dal principio dell'unità della Repubblica. Un principio che si intende ribadire proprio nel momento in cui lo Stato non è più l'unico agente, l'unico attore, l'unico titolare di tale unità. Il Parlamento, durante le ultime legislature, si è trovato spesso a discutere di importanti leggi di settore che muovevano dalla preoccupazione determinata dall'assenza, nel nostro Paese, di leggi che regolassero il teatro, la musica, la danza, le attività circensi. Quelle preoccupazioni restano. Riteniamo, però, che il contesto sia profondamente mutato e richieda a tutte e a tutti noi una

 

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produzione normativa coerente con la ricordata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e con la centralità che viene sempre più assumendo il tema dello scambio e dell'intreccio tra discipline diverse dello spettacolo.
      I confini della presente proposta di legge, dunque, sono rappresentati da una parte dalla citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e dall'altra dall'attuale struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali, che unifica le competenze in materia di beni culturali e quelle in materia di spettacolo.
      Anche per questo, si è ritenuto opportuno definire una proposta di legge quadro per lo spettacolo dal vivo, perché, in linea con la struttura del Ministero, che prevede due direzioni generali, una per il cinema e l'audiovisivo e una per lo spettacolo dal vivo, si ritiene che il tipo di sostegno pubblico per lo spettacolo dal vivo sia diverso da quello per il cinema e l'audiovisivo, pur essendoci, ovviamente, zone di convergenza e, dunque, necessità di sinergie.
      La presente proposta di legge definisce le condizioni e le regole per l'intervento pubblico. È nostra convinzione, infatti, che la cultura necessiti di un forte investimento di risorse pubbliche, senza il quale non può vivere una cultura libera, autonoma, pluralista.
      L'intervento pubblico nella cultura e nello spettacolo viene messo in discussione, e non da oggi, da quella scuola di pensiero che sostiene che il mercato sia il luogo ideale e perfetto per l'incontro tra domanda e offerta, anche per quanto riguarda le espressioni culturali.
      Crediamo che questa visione del mondo pecchi di cieco ottimismo. L'esperienza storica dimostra, infatti, che, se è vero che il mercato è garante di libertà, è altrettanto vero che il mercato, da solo, non è in grado di estendere lo spettro del pluralismo delle espressioni culturali e della pluralità delle imprese. In altre parole, il mercato, lasciato a se stesso, non è in grado di garantire la piena libertà della cultura.
      Per questo è necessario l'intervento pubblico. Del resto, tutti i Paesi dell'Europa, di cui siamo parte, sostengono le arti, lo spettacolo, la cultura. E negli stessi Stati Uniti, se pure secondo diverse modalità, lo spettacolo, l'arte e la cultura sono fortemente sostenuti.
      In Italia, storicamente, l'intervento dello Stato nel settore culturale, e specificamente nel settore dello spettacolo, è stato caratterizzato da un approccio, ereditato dal regime fascista, legato a una visione pedagogica, protettiva, assistenziale e statalista. In quest'ottica, allo Stato spettava il compito di produrre una politica culturale e non, invece, una serie di politiche per la cultura volte a favorire, sostenere e incentivare lo sviluppo dei diversi settori.
      In linea con le riforme già attuate nella XIII legislatura dai Governi di centrosinistra, la presente proposta di legge muove dall'esigenza che la Repubblica produca politiche di sostegno al settore senza per questo sostituirsi al mercato e senza per questo pensare di intervenire nel merito delle produzioni culturali. Lo Stato, infatti, non può e non deve sostituirsi al mercato, né alla creatività di chi produce cultura. Può e deve correggere le eventuali storture che si producano quanto al rispetto del pluralismo, delle pari opportunità, sia dei soggetti produttori di cultura, sia delle persone e delle zone del Paese. Può e deve predisporre indirizzi generali che favoriscano la produzione e la diffusione dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese.
      In questo quadro, l'intervento pubblico è volto a stimolare l'estensione qualitativa e quantitativa della produzione e dell'offerta, nonché del consumo e della domanda, soprattutto in quelle aree espressive ignorate o trascurate dal mercato, nonché la crescita della creatività e della professionalità nel sistema dello spettacolo, sia sul versante artistico-autoriale sia su quello tecnico-imprenditoriale, nel quadro europeo dell'attenzione all'eccezione culturale e alla scelta di sostenere i prodotti italiani ed europei.
      Ancora, l'intervento pubblico deve tutelare le culture «minori», intese come linguaggi e forme espressive che non circolano normalmente sul mercato culturale:
 

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dai dialetti alle avanguardie, dalla tutela delle memorie storiche locali alla ricerca e alla sperimentazione d'avanguardia, nonché promuovere attività di informazione sul sistema dello spettacolo, anzitutto attraverso missioni assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo e attraverso interazioni con il sistema dell'istruzione; come sono compiti dell'intervento pubblico la promozione della formazione artistica e professionale (pubblica e privata), attraverso l'imposizione di standard qualitativi; la rimozione delle barriere all'entrata nei vari segmenti del sistema dello spettacolo, sia per quanto riguarda l'accesso alle professioni ai mestieri e alle arti; sia per quanto riguarda l'attività di impresa; la riduzione delle concentrazioni che risultino dannose ai fini del pluralismo espressivo e della libera concorrenza; la rimozione degli ostacoli che impediscono ad alcune aree del Paese di fruire di un'adeguata offerta di spettacolo, anche attraverso un'articolazione territoriale dell'intervento pubblico che privilegi le aree disagiate; il monitoraggio delle dinamiche del consumo e della domanda, della produzione e dell'offerta, per identificare le aree di intervento prioritario.
      Non partiamo da zero. Negli anni che abbiamo alle spalle, si è finalmente aperta la strada alla collaborazione tra pubblico e privato nel sostegno alla cultura, con la trasformazione degli enti lirici in fondazioni, con la costruzione di un sistema fondato sull'autonomia delle istituzioni culturali, con la deducibilità totale delle erogazioni liberali in favore della cultura. Noi riteniamo che si debba proseguire su quella strada, senza però pensare che gli investimenti privati - che, certo, vanno incentivati e favoriti - possano sostituire ciò che non è sostituibile, vale a dire l'intervento pubblico, l'allocazione diretta di risorse a favore della cultura.
      La proposta di legge si suddivide in 4 capi.
      Il capo I (articoli 1-5) descrive l'ambito e i compiti della normativa con la quale si intende regolare lo spettacolo dal vivo.
      L'articolo 1 definisce, al comma 1, lo spettacolo dal vivo una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale e lo annovera tra le attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre al comma 2 impegna a realizzare le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 2 definisce gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo, nel rispetto della libertà d'arte riconosciuta dalla Costituzione. In particolare, il comma 1, lettere da a) a n), descrive l'ambito e le finalità dell'intervento pubblico, con riferimento alla necessità di garantire pari opportunità nella produzione, nella formazione qualificata, nella diffusione e nella fruizione dello spettacolo dal vivo, nel sostegno alla sperimentazione, alla ricerca, alla produzione nazionale ed europea, alla stipula di accordi per la produzione e la diffusione dello spettacolo dal vivo italiano all'estero, alla conservazione del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, alla presenza nelle aree disagiate; il comma 2 impegna la Repubblica a programmare gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo nell'ambito della Conferenza unificata; il comma 3, lettere da a) a l), stabilisce le condizioni del riconoscimento e della promozione delle attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla stabilità, alla produzione propria o in collaborazione con altre istituzioni, alla promozione della contemporaneità, al reinvestimento nelle attività degli eventuali utili, all'acquisizione di personalità giuridica di diritto privato, all'applicazione delle norme contrattuali vigenti, allo svolgimento di compiti di formazione, alla creazione di rapporti stabili con scuole e università, alla continuità degli organici artistici, mentre il comma 4 stabilisce la possibilità che comuni, province e regioni partecipino anche in forma associata alla costruzione di soggetti stabili per lo spettacolo dal vivo; il comma 5 detta le condizioni per il riconoscimento delle attività di spettacolo dal vivo svolte da associazioni, enti, fondazioni e compagnie.
      L'articolo 3 definisce i compiti dello Stato, svolti tramite il Ministero dei beni e
 

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delle attività culturali. Il comma 1 impegna lo Stato a definire gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, di intesa con la Conferenza unificata [lettera a)]; a promuovere intese con il sistema dell'istruzione [lettera b)], la diffusione all'estero dello spettacolo dal vivo [lettera c)], le coproduzioni di spettacolo dal vivo con altri Paesi [lettera d)], la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale strumento di formazione e crescita civile, anche con riferimento ad aree esposte quali l'handicap o la devianza [lettera e)]; a definire gli standard per la formazione del personale artistico e tecnico [lettera f)], a promuovere la formazione dell'archivio nazionale dello spettacolo dal vivo [lettera g)], la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo spettacolo dal vivo [lettera h)], la promozione di corsi e di concorsi per l'alta qualificazione professionale [lettera i)], la sottoscrizione di protocolli con le reti radiotelevisive [lettera l)]. Lo Stato, infine, distribuisce le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) [lettera m)], destinate allo spettacolo dal vivo.
      Il comma 2 descrive l'oggetto dell'intervento diretto del Ministero dei beni e delle attività culturali, ossia l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo e all'innovazione dei linguaggi e delle tecniche [lettere a) e b)], ai festival e alle rassegne nazionali e internazionali [lettera c)], alla coproduzione con l'estero [lettera d)], alla diffusione dello spettacolo dal vivo in aree che ne risultino prive e nelle aree disagiate [lettera e)], gli interventi straordinari per l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione [lettera f)], la formazione dell'archivio nazionale dello spettacolo dal vivo [lettera g)]. Nel comma 3 si descrivono gli strumenti di monitoraggio, mentre il comma 4 impegna il Ministero dei beni e delle attività culturali a partecipare alla definizione delle politiche comunitarie.
      L'articolo 4, al comma 1, lettere da a) a m), descrive i compiti delle regioni e cioè l'elaborazione della programmazione regionale, la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, la distribuzione dello spettacolo dal vivo, la partecipazione alle forme di stabilità, il concorso nella promozione delle infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, la vigilanza e il monitoraggio, la definizione, con comuni e province, del recupero di spazi, il concorso nella programmazione delle residenze multidisciplinari, la stipula di protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di progetti per l'Unione europea. Il comma 2 stabilisce che ogni singola regione, in concorso con le province e con i comuni, definisca il proprio piano, mentre i commi 3 e 4 impegnano, rispettivamente, le regioni a costituire un fondo per accogliere le risorse dello Stato e ad adeguare le proprie strutture organizzative e amministrative in relazione ai compiti loro assegnati dalla legge proposta.
      L'articolo 5 definisce i compiti dei comuni e delle province che [comma 1, lettere da a) a d)] partecipano alla programmazione degli interventi per lo spettacolo dal vivo, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili, elaborano proposte per la destinazione degli spazi, promuovono e realizzano il recupero, il restauro e la ristrutturazione di spazi per lo spettacolo dal vivo.
      Il capo II (articoli 6-13) definisce gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo.
      L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo sia effettuata sulla base dei programmi regionali di allocazione delle risorse, salvo per quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mentre i commi 2, 3 e 4 disciplinano rispettivamente la base (triennale) della programmazione nazionale definita nell'ambito della Conferenza unificata, i compiti del Governo in materia di allocazione delle risorse del FUS e l'obbligo di dare pubblicità agli interventi pubblici.
      Gli articoli 7 e 8 stabiliscono, rispettivamente, l'incremento del FUS attraverso il recepimento di fondi derivanti dal gioco del Bingo e i compiti del Governo nella allocazione delle risorse, sia per ciò che
 

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attiene alle diverse quote, sia per il trasferimento di risorse alle regioni.
      Con l'articolo 9 si istituisce, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo che è composto da quattro gruppi di esperti per ciascuno dei settori (teatro, musica, danza, attività circensi, spettacolo viaggiante, spettacolo popolare e artisti di strada), ciascuno dei quali forma al proprio interno un comitato tecnico-scientifico. I membri dei comitati tecnico-scientifici hanno con il Ministero un rapporto di consulenza. I comitati tecnico-scientifici, che sostituiscono (comma 9), relativamente alle funzioni riguardanti i settori dello spettacolo dal vivo, le commissioni consultive e il comitato di cui all'articolo 1, commi 59 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, svolgono funzioni di elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri per la distribuzione delle risorse (comma 4), mentre il Consiglio per lo spettacolo dal vivo fornisce al Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede (comma 1), gli elementi necessari all'individuazione degli indirizzi per il sostegno allo spettacolo dal vivo ed espone, in sede consultiva, le elaborazioni relative agli indirizzi e ai criteri dell'intervento pubblico ai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo.
      Il comma 6 impegna il Consiglio per lo spettacolo dal vivo a redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni e attività, destinata all'informazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo, che la dovranno ricevere almeno due mesi prima dell'attuazione della programmazione nazionale e potranno avvalersi della facoltà di opposizione secondo le modalità previste al comma 7; stabilisce, altresì, che il Consiglio è tenuto a convocare in sede consultiva le organizzazioni maggiormente rappresentative almeno trimestralmente.
      L'articolo 10 fissa regole per gli interventi fiscali e le erogazioni liberali; in particolare, si delega il Governo (comma 1) ad adottare un decreto legislativo, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante norme per la realizzazione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo (comma 2) e di misure di sostegno a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile, nonché norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche e per l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta per lo spettacolo, l'introduzione della tax-shelter e di incentivi fiscali a favore delle compagnie e delle attività circensi che non utilizzano animali.
      L'articolo 11 (commi 1-4) stabilisce appositi incentivi per i soggetti proprietari di spazi, strutture o immobili da recuperare per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito di una programmazione da operare in sede di Conferenza unificata, mediante l'istituzione di un conto speciale nell'ambito del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, al quale è destinata la somma di 5 milioni di euro.
      L'articolo 12 istituisce l'Agenzia nazionale per lo spettacolo (comma 1), definendo [comma 2, lettere da a) ad e)] «agente di spettacolo» il soggetto che, in forma di mandato, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti nei confronti di soggetti pubblici e privati e [comma 3, lettere da a) a f)]. Si prevede poi l'adozione da parte del Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e previo parere della Conferenza unificata, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo e per la definizione di diritti, doveri, requisiti e criteri per l'iscrizione nonché (comma 4) di indirizzi per l'istituzione delle agenzie regionali. Il comma 5 stabilisce che tali decreti siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      L'articolo 13 stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito
 

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della Conferenza unificata, riunisca le regioni, gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo, da adottare poi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      Il capo III (articoli 14-16) regola il sistema delle residenze multidisciplinari.
      L'articolo 14 definisce (comma 1) «residenza multidisciplinare» quelle strutture (teatri, auditorium, eccetera) che, nell'ambito di un territorio definito, sono caratterizzate dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo e stabilisce che l'attività delle residenze multidisciplinari si svolga su base triennale (comma 2) e sia effettuata da soggetti convenzionati (comma 3) con il soggetto gestore della struttura.
      L'articolo 15 (commi 1-4) definisce il sistema delle residenze multidisciplinari, mentre l'articolo 16 (commi 1-3) istituisce un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, nell'ambito del citato fondo istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004.
      Il capo IV (articoli 17 e 18) detta i criteri per regolamentare le politiche per i diversi settori dello spettacolo dal vivo e per il riconoscimento dei Teatri nazionali e d'Europa, individuando nell'Ente teatrale italiano la struttura delegata ai compiti di promozione e di valorizzazione della cultura teatrale.

 

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